Oggi “ricominciamo” dall’indicarvi alcuni strumenti di flessibilità delle prestazioni lavorative volti a consentire una migliore ed effettiva conciliazione tra la vita familiare e la vita lavorativa.

strumenti di flessibilità

Ovviamente se desiderate delle specificazioni sugli Strumenti di flessibilità (tipologie contrattuali) che di seguito vi indico sono qua a cercare di chiarire insieme a voi alcuni dubbi e/ perplessità.

Principali Strumenti di flessibilità:

1)Contratto part time

Il contratto di lavoro a tempo part time ha la funzione di introdurre una rilevante flessibilità nel rapporto di lavoro subordinato con riguardo al tempo di lavoro e, pertanto, costituisce un ottimo strumenti per i lavoratori per conciliare la propria attività professionale con altre esigenze legate alla sfera personale.

Il rapporto di lavoro è caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto all’orario di lavoro a tempo pieno che consiste nelle 40 ore settimanale o nel minor orario settimanale previsto nel contratto collettivo.

Vi sono tre diverse tipologie di contratto di lavoro part time;

  • part- time orizzontale in cui il lavoratore presta la propria attività tutti i giorni ma con un orario inferiore al normale;
  • part time verticale in cui l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese dell’anno;
  • part time misto in cui l’attività lavorativa viene svolta secondo una combinazione delle due modalità sopra indicate.

L’orario di lavoro part time concordato non può essere modificato unilateralmente dal datore di lavoro, nemmeno per legittime esigenze organizzative e produttive; ogni modifica richiede il consenso del lavoratore, in assenza del quale deve ritenersi illegittima e priva di effetto.

Il lavoro supplementare è l’attività lavorativa svolta dai lavoratori part time oltre l’orario concordato a livello individuale e fino al limite previsto dalla contrattazione collettiva per il tempo pieno e le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ordinarie. Il lavoro straordinario, invece, è l’attività lavorativa svolta dai lavoratori part time oltre l’orario legale settimanale previsto in 40 ore.

All’interno del contratto parti time possono essere introdotte: delle clausole flessibili della prestazione (ammesse per ogni tipologia di part time) che permettono di distribuire diversamente la prestazione lavorativa nell’ambito della giornata senza aumentarne la durata e delle clausole di elasticità (ammesse solo nel part time verticale o misto) che consentono di estendere la durata della prestazione lavorativa per periodi prolungati e continuativi fino al limite di quella normale del lavoro a tempo pieno, senza che le opere in più valgano come ore di lavoro straordinario.

Al lavoratore a tempo parziale devono essere assicurati i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione, la durata del periodo di prova, delle ferie annuali e dei periodi astensione obbligatoria e facoltativa per maternità/paternità, dei riposi giornalieri e dei permessi per malattia del figlio, la durata della conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro e malattie professionali, diritti sindacali, accesso ai servizi sociali aziendali, applicazioni norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2)Telelavoro

Il telelavoro consiste in una particolare modalità di organizzazione e svolgimento del lavoro connotata dall’uso di tecnologie informatiche e sistemi di telecomunicazione per l’esecuzione dell’attività lavorativa al di fuori dei locali dell’impresa. Il datore di lavoro ed il lavoratore stabiliscono di comune accordo che la prestazione lavorativa sia regolarmente svolta al di fuori dell’unità produttiva attraverso l’uso di strumenti informativi e sistemi di telecomunicazioni. L’accordo sul telelavoro può intervenire al momento della costituzione del rapporto (ed essere inserito nella descrizione della prestazione) oppure in un momento successivo.

In materia di strumenti di lavoro, responsabilità oneri e costi devono essere definiti prima dell’inizio del telelavoro. Di regola il datore di lavoro è responsabile della fornitura, installazione e manutenzione degli strumenti necessari al telelavoro nonché del loro eventuale perimento , ma soprattutto della tutela della salute e sicurezza professionale del telelavoratore. Il lavoratore ha la responsabilità di usare in modo appropriato gli strumenti affidati. Al lavoratore deve essere assicurato il diritto di scegliere l’eventuale offerta di telelavoro prestata dal datore di lavoro, e di avere gli stessi diritti individuali e collettivi rispetto ai lavoratori che svolgono attività comparabile presso la sede dell’impresa.

3)Banca delle ore

La banca delle ore è un istituto contrattuale che consiste nell’accantonamento su di un conto individuale, di un numero di ore prestate in più oltre l’orario normale, la cui entità è definita dalla contrattazione collettiva. Nel corso dell’anno il lavoratore potrà decidere, in alternativa alla remunerazione come ore di lavoro straordinario, per l’accantonamento delle stesse in una speciale “banca delle ore” e potrà attingere dal suddetto conto per godere di riposi compensativi.

Siffatto istituto consente di monetizzare il lavoro straordinario , permettendo al lavoratore di cumulare un monte ore di permessi dal quale attingere per poter fruire di riposi supplementari da collocare temporalmente a sua scelta per attività personali o familiari. Pertanto il su scopo è quello di gestire la flessibilità individuale dell’orario di lavoro e di monetizzare le ore effettuate oltre l’orario normale solo in via residuale. L’utilizzo di questo strumento è rimesso alla libera scelta del lavoratore. Possono accedere alla banca i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato mentre i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato possono accedervi solo se previsto dalla contrattazione.

4)Job sharing (lavoro ripartito)

Questo contratto consiste in una forma di impiego part time nel quale l’insieme dei diritti e doveri di due o più lavoratori sono combinati in modo da ricoprire una singola posizione di lavoro a tempo pieno. I lavoratori assumono in solido l’adempimento, quindi, di un’unica e identica obbligazione lavorativa.

La controparte del datore di lavoro è cioè rappresentata da due lavoratori che son vincolati per l’adempimento di un’unica prestazione.

Le caratteristiche principali di tale tipologia contrattuale sono:

  • l’elasticità della prestazione: gli stessi lavoratori possono determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro;
  • il vincolo di solidarietà tra i due lavoratori: che comporta che ogni lavoratore sia personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa nei confronti del datore e questi possa esigere l’esatto adempimento della prestazione da parte di ciascun lavoratore.

Le dimissioni ed il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comporta l’estinzione del rapporto di lavoro anche nei confronti dell’altro a meno che su richiesta del datore di lavoro, questi si renda disponibile ad adempiere interamente o parzialmente l’obbligazione lavorativa.

Avv. Simona Fontana