Ricominciamo dal Jobs act per capire insieme le principali novità che stanno coinvolgendo il mondo del lavoro.

jobs act

Si tratta di una materia in evoluzione nel senso che i decreti attuativi sono stati approvati il 20 febbraio 2015 e, pertanto, alcune interpretazioni sulle norme contenute possono modificare.
Alcune parti presentano, infatti, delle difficoltà interpretative e quindi grazie all’attività di studiosi ed in futuro attraverso le pronunce giurisprudenziali si formuleranno degli orientamenti prevalenti che certamente ci aiuteranno a risolvere questi dubbi.

Noi ci impegneremo a tenervi il più possibile aggiornate…
Allora cos’è il catuc?? Non vi sto prendendo in giro… non sto parlando di un nuovo modello di macchina (quello si chiama cactus)!!!!!
Comunque a parte l’ironia, che in certi momenti è fondamentale e necessaria (una vitale boccata d’aria), il catuc sta ad indicare il nuovo contratto a tutele crescenti.

Per tutti i nuovi assunti (esclusi i dirigenti ed i dipendenti della Pubblica Amministrazione) da marzo 20145 il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà a tutele crescenti.

La modifica rilevante concerne le conseguenze legate ai licenziamenti individuali.

Con riferimento ai licenziamenti discriminatori, nulli o intimati in forma orale, il lavoratore continuerà ad avere diritto ad essere reintegrato in azienda o, in alternativa, ad ottenere su sua richiesta il pagamento di un’indennità pari a 15 mensilità, fermo restando il diritto al risarcimento del danno per le retribuzioni perdute dalla data del licenziamento all’effettiva reintegrazione con il minimo di cinque mensilità.

Le novità salienti concernono, invece i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, oggettivo e o per giusta causa.

Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità, non assoggetta a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.

Si precisa però che nei casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa il lavoratore potrà essere reintegrato esclusivamente nel caso in cui sia dimostrata direttamente in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto al quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento.

Il decreto modifica, inoltre, le sanzioni indennitarie introdotte dalla riforma Fornero per il licenziamento affetto da vizi formali (violazione dei requisiti di motivazione del licenziamento) e procedurali (mancato rispetto della procedura disciplinate di cui all’art. 7 dello Statuto). In tali ipotesi il datore di lavoro dovrà corrispondere al dipendente un’indennità crescente di importo pari ad una mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di due ed un massimo di 12 mensilità.

Qualora le piccole imprese superino, in conseguenza di nuove assunzioni, la soglia dei 15 dipendenti, la nuova disciplina varrà anche per coloro che oggi sono già in organico.

Chiaro l’intento: incentivare la crescita dimensionale. Speriamo, quindi, che ciò effettivamente si concretizzi

Per facilitare la comprensione del post specifichiamo che:

  • il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è quello determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
  • il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è quello intimato a causa di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro;
  • il licenziamento per giusta causa è quello causato da un gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali o anche da un fatto esterno al rapporto, ma tale da far venir meno la fiducia del datore di lavoro nella puntualità dei successivi adempimenti.

Simona Fontana

[l’avvocato è disponibile per consulenza private]