Basta con i contratti di collaborazione a progetto. Come già vi avevo anticipato il Jobs act ha modificato la disciplina di molte tipologie contrattuali che regolavano i rapporti di lavoro.

contratti a progetto 1

Una delle novità più rilevanti concerne l’abolizione dei contratti di collaborazione a progetto che spesso venivano utilizzati, anziché per favorire la conciliazione, per “mascherare “ modalità di lavoro di tipo subordinato.

Grazie, infatti, a tali contratti i datori di lavoro potevano corrispondere contributi e compensi minori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale e potevano usufruire di una maggiore libertà nell’interruzione del rapporto.

Già la riforma del lavoro “Fornero” aveva previsto dei paletti al verificarsi dei quali si riteneva che il contratto non poteva qualificarsi a progetto ma bensì a tempo indeterminato con tutte le conseguenze in merito alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di retribuzione e di contributi previdenziali.

In particolare se il progetto, oggetto del contratto,

  • non era funzionalmente collegato al raggiungimento di un determinato risultato;
  • consisteva nella riproposizione dell’oggetto sociale del committente ;
  • si concretizzava nella ripetizione di compiti esecutivi e ripetitivi;

la normativa prevedeva la presunzione assoluta della sussistenza di un rapporto di subordinazione.

Se il lavoratore, invece, svolgeva mansioni analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti dell’impresa committente sussisteva, invece una presunzione di subordinazione relativa (nel senso che in tal caso il datore di lavoro poteva fornire la prova volta a dimostrare l’assenza di un rapporto di dipendenza).

Il decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183, ha abolito tale forme di collaborazione a progetto ed ha previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2016 si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro:

  • personali;
  • continuative;
  • di contenuto ripetitivo;
  • organizzate dal datore di lavoro con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro.

Questa previsioni non si applica:

  • alle collaborazioni per le quali i contratti collettivi nazionali stabiliscono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo;
  • alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • alle attività prestare dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
  • alle prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore di società sportive affiliate alle federazioni- enti di promozione riconosciute dal CONI

contratti progetto 2

Al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed allo scopo di assicurare il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, la normativa ha previsto una sorta di “sanatoria” per il datore di lavoro che abbia impostato collaborazioni fasulle.

In particolare i datori di lavoro, entro il 31 dicembre 2015, possono estinguere le violazioni previste dalla legge in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso qualora procedano alla assunzione dei soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per poter usufruire di ciò il datore di lavoro non potrà estinguere il rapporto di lavoro nell’anno successivo all’assunzione ed il lavoratore dovrà rinunciare a tutte le pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro.

Tutto chiaro? Dubbio, perplessità noi siamo qua…

Nei prossimi post parleremo, se siete d’accordo, delle varie tipologie contrattuali che sono state regolamentate dal jobs act; lavoro a tempo parziale; lavoro intermittente; lavoro a tempo determinato; somministrazione di lavoro ed apprendistato.

Avete letto… abbiamo ancora tante cose da dirci…

Simona Fontana