Contratto di lavoro intermittente

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Come vi avevamo anticipato nei prossimi post parleremo delle figure contrattuali che favoriscono la conciliazione famiglia e lavoro in quanto si caratterizzano per una certa flessibilità e per una agevole gestione del tempo.

Alcune di queste tipologie di contratto hanno subito delle modifiche con il Jobs Act e, quindi, noi siamo qua per ricominciare da queste novità e scoprirle insieme a voi.

Il contratto di lavoro intermittente (definito anche contratto a chiamata) è il contratto di lavoro subordinato nel quale il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che può utilizzarne la prestazione lavorativa a seconda della disponibilità del lavoratore di rispondere alla chiamata datoriale.

Gli elementi essenziali che devono essere previsti all’interno del contratto al fine della sua validità;

  • durata
  • fattispecie e requisiti
  • luogo e modalità della disponibilità
  • preavviso di chiamata del lavoratore
  • sede di lavoro
  • trattamento economico e normativo
  • forme e modalità dell’esecuzione del lavoro
  • modalità di rilevazione della prestazione
  • tempi e modi di modalità di pagamento di retribuzione
  • indennità di disponibilità
  • misure di sicurezza specifiche.

Se manca uno di questi elementi il contratto si deve ritenere non valido e, quindi, nullo/annullabile

La caratteristica principale di tale forma di contratto è sicuramente il carattere discontinuo ed intermittente; contratto di lavoro intermittente può essere concluso con soggetti con più di 55 ani e con meno di 24 anni

Ciascun lavoratore può stipulare con il medesimo datore di lavoro tale tipologia contrattuale per un periodo complessivo non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solare

Se si supera questo periodo specificatamente indicato il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato.

Si distingue all’interno di tale tipologia contrattuale;

lavoratore intermittente con garanzia di disponibilità laddove il lavoratore si obbliga alla risposta e guadagna il diritto alla indennità spettante per il periodo nel quale è rimasto reperibile in attesa della chiamata datoriale;

lavoro intermittente senza garanzia di disponibilità quando il lavoratore rimane libero di rispondere all’eventuale chiamata del datore di lavoro e non si vede riconosciuto il diritto ad alcun indennizzo per una mancata reperibilità.

La normativa prevede inoltre il principio di non discriminazione in virtù del quale il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo meno favorevole rispetto al lavoratore di pari a livello a parità di mansioni svolte.

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Nel prossimo post, invece, parleremo del contratto di lavoro a tempo determinato…

Dubbi, chiarimenti , perplessità…. sono qua per voi!!

Avv. Simona Fontana