CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Anche tale tipologia contrattuale è stata oggetto di modifiche in seguito alla riforma del Jobs Act.

Il contratto di lavoro a tempo determinato si caratterizza per la fissazione di un termine di durata al contratto di lavoro subordinato.

In seguito alla riforma del Jobs Act non sussiste più l’obbligo di esplicitare all’interno del contratto la motivazione per cui si apponeva il termine e, pertanto, oggi il ricorso a tale forma contrattuale risulta molto più libero.

Sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in esame:

  • il contratto a termine dei dirigenti
  • i rapporti a contenuto formativo caratterizzati da una durata definita (tirocini- stages);
  • i contratti soggetti ad apposito regolamento giuridico (il contratto di somministrazione a termine, il contratto a termine in agricoltura per gli operai e quelli istaurati con le aziende di esportazione, importazione commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli);

La legge pone il divieto di assumere a termine:

  • per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si sia preceduto nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni a cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato (salvo che – sia concluso per sostituire lavoratore assente o per inserire lavoratori in mobilita o che abbia durata non superiore a tre mesi);
  • presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario;
  • da parte di imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in materia di igiene e di sicurezza del lavoro.

Il numero complessivo di contratti a tempo determinati stipulati da ciascun datore di lavoro non può superare il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione.

Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Tali limitazioni quantitativi non sussistono per i contratti conclusi:

  • per ragioni di carattere sostitutivo;
  • nella fase di avvio di nuove attività
  • per esigenze di stagionalità;
  • per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi
  • per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 55 anni;
  • da parte di una start up innovativa
  • con disabili

Nel calcolo della percentuale del 20% sono esclusi:

  • i rapporti di natura autonoma e lavoro accessorio
  • i lavoratori parasubordinati
  • gli associati in partecipazione
  • i lavoratori a chiamata a tempo indeterminato privi di indennità di disponibilità ( coloro per i quali è prevista, invece, l’indennità sono computati).

Devono essere conteggiati:

  • i lavoratori part time;
  • i dirigenti a tempo indeterminato
  • gli apprendisti.

Il contratto a tempo determinato deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l’indicazione del termine di durata del rapporto di lavoro fissato dalle parti.

I lavoratori a assunti a termine sono equiparati ai lavoratori a tempo indeterminato (principio di non discriminazione) con la differenza che tutti i trattamenti (ferie, tredicesima mensilità, tfr, retribuzione di malattia) devono essere proporzionati al periodo lavorativo prestato.

Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già compite in esecuzione del contratto a termine.

Per le donne lavoratrici il congedo di maternità intervenuto nell’esecuzione del contratto a termine presso la stessa azienda concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile ai fini del diritto di precedenza.

Alle stesse lavoratrici è, inoltre, riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già svolte in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

Per esercitare il diritto di precedenza il lavoratore deve manifestare questa sua volontà entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto ; il diritto si estingue entro 1 anno dalla medesima data.

Il contratto di lavoro a tempo determinato non può avere una durata complessiva superiore a 36 mesi e all’interno di questo periodo può essere prorogato sino ad un massimo di 5 volte.

È possibile proseguire di fatto il rapporto oltre il termine inizialmente fissato o successivamente prorogato.

Detta prosecuzione è della durata di :

  • 50 giorni per i contratti di durata iniziale pari o superiore a 6 mesi;
  • 30 giorni per i contratti di durata inferiore

La maggiorazione da pagare è pari al

  • 20% per ogni giorno successivo alla scadenza fino al decimo;
  • 40% per ciascuno giorno ulteriore.

Se il rapporto prosegue oltre i suddetti termini di tolleranza il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei termini stessi.

Tra la fine del precedente contratto e l’inizio del nuovo rapporto deve trascorrere un intervallo minimo di :

  • 20 giorni se il contratto scaduto aveva una durata superiore a 6 mesi;
  • 10 giorni per i contratti di durata pari o inferiore.

Qualora non venga rispettato questo intervallo minimo il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

Se invece tra le due assunzioni a termine non vi è soluzione di continuità e, quindi, non trascorre nemmeno un giorno il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla data di stipulazione del primo contratto.
Avete letto tutto d’un fiato??  Ora fate un bel respiro e per qualsiasi dubbio, domanda io sono qua…

Non esitate a chiedere, conoscere i nostri diritti e doveri è fondamentale!!!

Avv. Simona Fontana